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decreto presidenza del consiglio

TURISMO EQUESTRE
Il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 03 novembre 2010 (pubblicato sulla G.U. del 20 dicembre 2010 n. 296) ha determinato nuove tassative regole sull'assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti.

In sintesi il decreto prevede:

- che tutti gli sportivi dilettanti siano assicurati e tutelati

- che le Federazioni, le DSA e gli Enti di Promozione Sportiva sono obbligati alla stipula di un'assicurazione per conto e nell'interesse degli sportivi tesserati presso di loro

- che i tesserati sono atleti, dirigenti e tecnici

- che per atleti (sportivi dilettanti) si intendono tutti i soggetti tesserati che svolgono attività sportiva a titolo agonistico, non agonistico, amatoriale o ludico

- che per dirigenti si intendono tutti i soggetti tesserati con tale qualifica da Enti, DSA e Federazioni

- che per tecnici si intendono tutti i soggetti tesserati in qualità di maestri, istruttori, allenatori e collaboratori addetti alla formazione sportiva

- che al fine della tutela assicurativa oggetto del presente decreto, tutti gli sportivi dilettanti sono tenuti al pagamento dell'assicurazione, trasmite tesseramento, esclusivamente tramite gli Enti, le DSA, le Federazioni del CONI. (quindi questo decreto sancisce in via definitiva la non validità delle assicurazioni cumulative stipulate con terzi o soluzioni similari)

- che per avere titolo alle prestazioni assicurative sportive è necessario essere tesserati in data certa antecedente all'infortunio (quindi verificabile con l'elenco tesserati inviato all'Ente, inviandolo via mail, fax, posta certificata ecc..)

 
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